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I
CAMPER NON PAGANO L’OCCUPAZIONE SPAZIO PUBBLICO
I veicoli in sosta sulle strade comunali non sono tenuti al
pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico. Il Ministro
dei Trasporti, con la nota n. 77764 del 9 agosto 2007, ha chiarito
che, secondo la normativa stradale, gli autocaravan sono normali
veicoli e non sono quindi soggetti al pagamento dela tassa per
l'occupazione di suolo pubblico.
L'autocaravan viene infatti individuato dall'articolo 54 del Codice
della strada quale mezzo attrezzato dedicato al trasporto e alloggio
di persone.
Il Codice della strada, all'articolo 185, stabilisce infatti che i
camper sono soggetti alla disciplina prevista per gli altri veicoli
in materia di circolazione.
Di conseguenza, gli autocaravan, così come gli altri veicoli in
sosta sulle strade comunali non sono tenuti al pagamento della tassa
di occupazione di suolo pubblico se non utilizzano la sede stradale
per finalità diverse dalla circolazione.
Se il camper, lasciando aperte le porte e le finestre, crea ingombro
e pericolo alla sicurezza stradale, non si può parlare
immediatamente di campeggio ma si può applicare la punizione
prevista dall'articolo 157 del codice stradale per intralcio al
traffico.
In caso di parcheggi a pagamento, invece, si potranno applicare
delle tariffe maggiorate del 50% rispetto a quelle praticate per le
autovetture in analoghi parcheggi della zona.
Quindi i comuni non possano richiedere il pagamento della tassa di
occupazione ai proprietari delle autocaravan in normale sosta.
La tassa per l'occupazione di suolo pubblico è esigibile solo se i
veicoli occupano il suolo pubblico per motivi diversi rispetto alla
sosta ovvero dalla fermata ai sensi dell'articolo 157 del Codice
della strada. |