I CAMPER NON PAGANO L’OCCUPAZIONE SPAZIO PUBBLICO

I veicoli in sosta sulle strade comunali non sono tenuti al pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico. Il Ministro dei Trasporti, con la nota n. 77764 del 9 agosto 2007, ha chiarito che, secondo la normativa stradale, gli autocaravan sono normali veicoli e non sono quindi soggetti al pagamento dela tassa per l'occupazione di suolo pubblico.
L'autocaravan viene infatti individuato dall'articolo 54 del Codice della strada quale mezzo attrezzato dedicato al trasporto e alloggio di persone.
Il Codice della strada, all'articolo 185, stabilisce infatti che i camper sono soggetti alla disciplina prevista per gli altri veicoli in materia di circolazione.
Di conseguenza, gli autocaravan, così come gli altri veicoli in sosta sulle strade comunali non sono tenuti al pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico se non utilizzano la sede stradale per finalità diverse dalla circolazione.
Se il camper, lasciando aperte le porte e le finestre, crea ingombro e pericolo alla sicurezza stradale, non si può parlare immediatamente di campeggio ma si può applicare la punizione prevista dall'articolo 157 del codice stradale per intralcio al traffico.
In caso di parcheggi a pagamento, invece, si potranno applicare delle tariffe maggiorate del 50% rispetto a quelle praticate per le autovetture in analoghi parcheggi della zona.
Quindi i comuni non possano richiedere il pagamento della tassa di occupazione ai proprietari delle autocaravan in normale sosta.
La tassa per l'occupazione di suolo pubblico è esigibile solo se i veicoli occupano il suolo pubblico per motivi diversi rispetto alla sosta ovvero dalla fermata ai sensi dell'articolo 157 del Codice della strada.