GRUPPO CAMPERISTI OROBICI

 

Modifica allo Statuto

 

a)        E’ costituita in data 31 gennaio 1992 un’Associazione, con sede legale in Seriate (BG) via Paderno 42, denominata “Gruppo Camperisti Orobici“ di seguito chiamata Associazione o GCO, Tale Associazione è autonoma, indipendente, apolitica, apartitica e aconfessionale.

b)        In data 15 marzo 2008 viene trasferita la sede a Gorle (BG) in via Modigliani, 6,  

 

 

 Art.  2   Finalità e Scopi dell’Associazione

L’Associazione che non ha fini di lucro ed ha come scopo principale: favorire, promuovere, organizzare attività culturali, sportive,ricreative, sociali e del tempo libero in genere.

- Attività per raggiungere tali scopi:

a)        far conoscere, amare  l’ambiente nel rispetto delle regole.

b)        favorire e promuovere l’aggregazione e l’amicizia  tra i soci, della propria e di altre associazioni con uguali o simili finalità e scopi, nazionali ed internazionali

c)        organizzare gite e raduni sia in Italia che all’estero.    

d)        istituire e gestire servizi nell’interesse dell’associazione e dei soci, nei settori ed attività che saranno ritenuti interessanti ed utili

e)        stipulare contratti, convenzioni e accordi nell’interesse degli associati

f)         utilizzare la forza associativa anche come tutela e a difesa sia della   categoria  “turisti itineranti”,  che in qualità di consumatori ed utenti di servizi

g)        promuovere e partecipare a incontri, manifestazioni,convegni allo scopo di far conoscere l’attività dell’associazione, nonché il territorio, Bergamo e la sua Provincia evidenziandone le peculiarità naturali, culturali, storiche, culinari, enologiche, oltre alle tipicità artigianali ed industriali.

h)       sensibilizzare Enti, Amministrazioni, operatori pubblici e privati per la realizzazione di servizi e strutture atte a favorire ed incrementare il turismo itinerante, come Aree per la sosta e Presidi ecologici.

i)         sensibilizzare gli iscritti ad un comportamento atto a qualificare l’uso del camper, autocaravan e simili nel rispetto delle leggi, dell’ambiente, della natura e del vivere civile.

 

l)   Il GCO potrà affiliarsi o gemellarsi con Associazioni, Enti e Organizzazioni, sia nazionali che esteri che perseguono gli stessi fini e scopi del GCO ed i cui Statuti e Regolamenti non siano in contrasto con i propri.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art.   3  Soci – modalità di iscrizione

a)        Possono presentare domanda di iscrizione al GCO: i cittadini di indubbia moralità, che abbiano interessi compatibili con le finalità dell’Associazione, che praticano il turismo all’aria aperta in camper, autocaravan o similari.

b)        La domanda dovrà essere presentata compilando l’apposita scheda d’iscrizione in tutte le sue parti, accettando le regole del presente Statuto, gli eventuali Regolamenti interni, le deliberazioni prese dagli organi sociali e le regole del buon camperista da sottoscrivere.

c)        L’iscrizione è subordinata all’approvazione del Consiglio Direttivo che motiverà la decisione nel caso questa fosse negativa. Il richiedente potrà opporre, entro quindici giorni (15 gg.) istanza scritta di remissione della decisione con le proprie motivazioni.

 

d)        I Membri dell’Associazione si dividono in:

 

·   Soci Ordinari: coloro i quali in possesso dei prescritti requisiti, abbiano     chiesto ed ottenuto di venirne ammessi.

·   Soci Famigliari: sono i componenti del nucleo famigliare dichiarato all’atto dell’iscrizione.

·   Soci Onorari: le persone fisiche e giuridiche o associazioni che abbiano acquisito particolari benemerenze per l’attività svolta in suo favore o per l’appoggio dato all’Associazione, anche solo finanziariamente.
Il riconoscimento e l’attribuzione di tale qualifica vengono effettuati dal Consiglio Direttivo su segnalazione di un Consigliere ed è esonerato dal pagamento dell’eventuale  quota associativa.
Sia si tratti di persona giuridica o di associazione, in caso di votazione, il voto spettante sarà comunque unico.

 

e)        I Soci ed i componenti del nucleo famigliare hanno diritto a frequentare i locali dell’Associazione, partecipare a tutte le attività e alle manifestazioni promosse dall’Associazione stessa, in caso di votazione, il voto spettante sarà comunque unico.

 

f)         Alle iniziativi programmate potranno partecipare anche ospiti estranei al      nucleo familiare, purché viaggianti nel camper del socio, per questi potrà essere chiesta una quota di partecipazione diversa da quella dei familiari.

 

 Art.  4    Obblighi e Responsabilità dei Soci

a)        I Soci sono tenuti al pagamento della tessera sociale ed eventuali quote associative, all’atto dell’iscrizione e entro il 31 gennaio per i rinnovi annuali. Eventuali quote straordinarie saranno richieste e motivate con delibera del Consiglio Direttivo.

b)        I Soci ed i famigliari degli stessi, sono tenuti ad avere un comportamento corretto, educato e rispettoso nei confronti degli altri componenti della Associazione, nonché usare ed utilizzare con cura ed attenzione le attrezzature e le cose messe a disposizione dall’Associazione stessa.

 

 

 

c)        Il Socio è responsabile in solido dei danni arrecati da  Lui o dai suoi famigliari a cose ed attrezzature messe a disposizione dall’Associazione.

d)        Il Socio è responsabile di se stesso, dei suoi famigliari, dei suoi ospiti e delle sue cose nell’ambito delle attività svolte sia in Associazione che fuori e solleva il GCO ed il suo Consiglio Direttivo da ogni responsabilità, anche se l’attività o la manifestazione è organizzata dall’Associazione.

 

         

Art.   5   Espulsione, Radiazione del Socio

I Soci saranno espulsi o radiati qualora:

a)        si rendano morosi del pagamento della tessera sociale, delle quote associative o di quelle straordinarie.

b)        non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni prese dagli organi sociali.

c)        Il loro comportamento non è in sintonia con le norme del buon camperista lette e sottoscritte all’atto dell’iscrizione al GCO 

d)        arrechino, in qualunque modo, danni morali e/o materiali all’Associazione, alle sue cose e/o agli altri Soci.

e)        siano accertate situazioni passibili di denuncia all’Autorità Giudiziaria.

f)     L’espulsione o la radiazione del Socio è decisa dal Consiglio Direttivo su
         proposta del Collegio dei Probiviri.

g)    Il Socio espulso e radiato può presentare ricorso entro 30 giorni.

 

            

Art.   6)  Patrimonio sociale

Il Patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito :

a)        dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell’Associazione.

b)        dalle quote sociali, dai contributi dei Soci, dai proventi derivanti alla Associazione dall’esercizio della sua attività.

c)        da proventi e contributi o liberalità e donazioni che pervengano da chiunque ed a qualsiasi titolo.

d)        da accantonamenti e/o avanzi amministrativi.

e)   Le quote sociali e le somme versate a qualsiasi titolo all’Associazione,                                   non sono in alcun caso rimborsabili.        

f)  La quota individuale di associazione ed anche eventuali quote straordinarie, potranno essere decise dal Consiglio Direttivo, onde sostenere e incrementare sempre più e meglio le varie attività associative.

 

  Art.  7  Bilancio

a)        Il bilancio è l’esercizio sociale relativo al periodo 01 gennaio / 31 dicembre di ogni anno  e deve essere presentato all’Assemblea dei Soci entro il 31 marzo dell’anno seguente.

b)        Il bilancio consuntivo, unitamente alla relazione del Consiglio Direttivo ed a quella dei Revisori dei conti, deve essere depositato presso la segreteria  a disposizione dei Soci, non meno di dieci giorni (10gg) prima dell’Assemblea chiamata ad approvare il bilancio.

c)        Gli avanzi amministrativi del bilancio saranno reinvestiti in iniziative culturali, turistiche, sportive, benefiche e per nuovi impianti, ammortamenti o rinviati a nuovo esercizio

 

 

                                               

 

Art.   8   Organi sociali

 Gli organi sociali sono :

a)        l’Assemblea dei Soci

b)        il Consiglio Direttivo

c)        il Collegio dei Revisori

d)        il Collegio dei Probiviri

 

 Art. 9    L’Assemblea dei Soci  

        E’ l’organo sovrano dell’Associazione e si divide in Ordinaria e Straordinaria.

a)    Sia l’Assemblea Ordinaria, che quella Straordinaria, devono essere convocate almeno quindici giorni (15gg) prima della data prestabilita e devono riportare: luogo, data e ora della prima convocazione, luogo data e ora della seconda convocazione, nonché l’elenco degli argomenti all’ordine del giorno a cui l’Assemblea è chiamata a deliberare.

b)    Hanno diritto di parteciparvi tutti i soci iscritti ed in regola con la quota annuale al giorno della convocazione, risultanti dall’apposito registro tenuto dal segretario.

c)    Sono ammesse deleghe scritte che possono consentire ad ogni socio di rappresentare non più di due soci.

d)    Per la validità delle delibere assembleari è richiesta la maggioranza semplice dei voti.

e)    L’assemblea è chiamata ad approvare il bilancio e le linee generali messe in atto dal Consiglio Direttivo.

f)     L’assemblea è chiamata a deliberare sugli argomenti posti all’ordine del giorno riguardanti le questioni inerenti alla gestione sociale e sugli argomenti espressamente demandati alla sua competenza dalle norme del presente Statuto.

g)    L’Assemblea è chiamata ad eleggere il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori dei conti ed il Collegio dei Probiviri.

h)   In prima convocazione, l’Assemblea sia Ordinaria che Straordinaria è
regolarmente costituita con la metà più uno dei Soci, in seconda
convocazione, almeno un’ora dopo la prima,  è regolarmente costituita
indipendentemente dal numero degli intervenuti e delibera a
maggioranza assoluta dei presenti, su tutte le questioni poste all’ordine
del giorno.

i)     L’assemblea, sia essa Ordinaria che Straordinaria è presieduta dal
Presidente del Consiglio Direttivo, o, in sua assenza dal Vice
Presidente, o, in mancanza di entrambi dalla persona designata dagli
intervenuti.

j)     Le delibere adottate dall’Assemblea dovranno essere trascritte sul
apposito libro dei verbali.

k)    Le delibere dell’Assemblea obbligano tutti i Soci.

l)     L’assemblea ordinaria dovrà essere convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta ogni anno amministrativo.

m)  L’assemblea straordinaria potrà essere convocata :

·               tutte la volte che il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario

·               su domanda motivata di almeno un terzo (1/3) dei soci

·               deve essere convocata entro 20 giorni dalla richiesta

 

 

 

 

 

Art. 10   Il Consiglio Direttivo

 E’ composto da un minimo di 5 ad un massimo di 11 membri eletti dall’assemblea dei soci che ne determina il numero di volta in volta e resta in carica per tre (3) anni.

a)        Il Consiglio Direttivo elegge, nel suo ambito, il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario, il Tesoriere e fissa la responsabilità degli altri Consiglieri in ordine alla attività svolta dall’Associazione per il conseguimento dei propri fini sociali.

b)        In caso di dimissioni del Presidente devono essere indette nuove elezioni entro 60 giorni.

c)        In caso di dimissioni di un terzo (1/3) dei componenti del Consiglio Direttivo, si farà ricorso alla reintegrazione seguendo l’ordine dei membri non eletti, in caso diverso, dovrà essere convocata l’Assemblea dei Soci entro 30 giorni ed eventuali  nuove elezioni entro 60 giorni dall’Assemblea stessa.

d)        Il Consiglio Direttivo potrà invitare alle riunioni uno o più soci con mere funzioni consultive

e)        Il Consiglio Direttivo ove se ne renda opportuno, può avvalersi delle prestazioni di professionisti esterni.

f)         Le funzioni dei membri degli Organi Sociali sono a titolo gratuito e saranno rimborsate le sole spese inerenti all’espletamento dell’incarico.

g)        Tutte la spese devono essere preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo.

h)       Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente una volta al mese e straordinariamente ogni qualvolta lo ritenga necessario il Presidente o ne faccia richiesta: almeno  un terzo (1/3) dei suoi componenti o due terzi (2/3) del, Collegio dei Revisori dei conti o  del Collegio dei Probiviri.

 

Art.  11  Compiti del Consiglio Direttivo

a)        Il Consiglio Direttivo stabilisce le linee guida dell’associazione.

b)        Predispone il testo dell’eventuale “Regolamento Interno”per un miglior  funzionamento dell’Associazione, da sottoporre ad approvazione dei soci.

c)        Esamina le domande e delibera circa l’ammissione di nuovi Soci.

d)        Redige i programmi di attività sociali previsti dallo Statuto.

e)        Svolge attività amministrativa e redige il bilancio dell’Associazione.

f)         E’ chiamato a risolvere eventuali controversie fra i soci e quelle inerenti alla loro ammissione o cessazione dall’Associazione medesima.

g)        Compila i progetti per l’utilizzo degli avanzi amministrativi - accantonamenti

h)       Stipula atti e contratti attinenti alle attività sociali.

i)         Al Presidente in carica spetta la Rappresentanza dell’Associazione verso i terzi ed in giudizio. In caso di impedimento del Presidente, tale rappresentanza verrà esercitata del Vicepresidente.

j)         La validità della riunione del Consiglio Direttivo è data dalla metà più uno dei suoi componenti e le delibere si considerano approvate con il voto favorevole dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

 

 

 

 

 

 

  Art. 12)  Il Collegio dei Revisori

E’ composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall’assemblea e rimane in carica per tre (3) anni ; esso elegge nel suo ambito il Presidente.

In caso di impedimento da parte dei Revisori effettivi, i supplenti subentrano in ordine di anzianità associativa.

Spetta al Collegio dei revisori, la costante vigilanza ed il controllo delle operazioni patrimoniali, economiche e finanziarie attuate dal Consiglio Direttivo, nonché l’esame e la convalida dai bilanci annuali dell’associazione.

                

 Art. 13)  Il Collegio dei Probiviri 

E’ composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall’assemblea e resta in carica per tre (3) anni ; esso elegge nel suo ambito il Presidente.          

In caso di impedimento da parte degli effettivi, i supplenti subentrano in ordine di anzianità associativa.

Spetta al Collegio dei Probiviri il controllo del comportamento dei soci e propone il giudizio e le eventuali sanzioni al Consiglio Direttivo.

 

Art. 14) Modifiche dello Statuto

a)        Le modifiche al presente Statuto potranno essere richieste dal Consiglio Direttivo o  dai due terzi (2/3 ) degli associati.

b)        L’Assemblea dei Soci dovrà deliberare a maggioranza le modifiche.

c)        Il presente atto modifica ed integra il precedente statuto del  31 gennaio 1992.
              

 

Art. 15)  Scioglimento dell’Associazione

a)        L’Associazione potrà essere sciolta con il voto favorevole di almeno 2/3 (due terzi) dei soci presenti e rappresentati all’Assemblea espressamente convocata.    

b)        L’Assemblea decide a maggioranza a quale associazione, opera o ente benefico devolvere  il patrimonio  residuo, detratte le passività.

 

 Art. 16  Specifiche e rimandi

a)        Per tutte le materie non contemplate nel presente Statuto e riflettenti le modalità di funzionamento degli Organi Sociali, si provvederà con
appositi Regolamenti interni.

b)        Per quanto non previsto nel presente Statuto,si fa riferimento alle norme
del Codice Civile italiano.

 

 

Aggiornato al  18 dicembre 2008