INDENNIZZO DIRETTO: IL REGOLAMENTO ATTUATIVO
E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 199 del 28 agosto
2006 il DPR . 18.07.2006 n° 254, con il quale vengono stabilite le
modalità attuative del sistema del risarcimento diretto, nell'ambito
dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per i
danni derivanti dalla circolazione stradale, in attuazione
dell'articolo 150 del Codice delle Assicurazioni.
Chi è interessato a ricevere il testo può richiederlo con una e mail
a
beppe@cnnet.it indicando obbligatoriamente quale riferimento
“News 32.2006”. Non si darà corso a richieste che non indichino il
numero delle news di riferimento
LIMITAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI IN PIEMONTE ESCLUSI I
CAMPER
La Giunta Regionale del Piemonte nell’adottare la deliberazione di
attuazione alla Legge Regionale 43/2000 ha provveduto ad escludere
dalle limitazioni alla circolazione a partire dal prossimo 6
novembre alcune categorie di veicoli, tra i quali gli autocaravan.
Il Camper Club la Granda che era tempestivamente intervenuto nel
segnalare la necessità di questo provvedimento di esclusione esprime
a tal proporti la propria piena e grossa soddisfazione nel vedere
pienamente riconosciute le proprie tesi che con forza, fermezza
erano state rappresentate agli amministratori delle regioni
interessate.
“Non posso che dirmi soddisfatto,
ha dichiarato Beppe Tassone Presidente del Camper Club la Granda,
nel vedere riconosciute le
argomentazioni che il Camper Club la Granda a nome degli utenti del
plein air aveva rappresentato fin dal primo momento nel quale si era
paventato un blocco per i camper.
Ringrazio gli amministratori
della Regione Piemonte, l’assessore all’ambiente De Ruggero,
l’assessore – camperista Mino Taricco ed i tanti consiglieri
regionali che si sono interessati alla vicenda.
Il turismo all’aria aperta aveva
bisogno di un riconoscimento della propria funzione e
dell’importanza che ricopre nell’economia nazionale, una
penalizzazione nella circolazione si sarebbe rivelata dannosa per le
famiglie e per il turismo in genere. Si tratta ora di proseguire
sulla strada della modernizzazione del parco circolante, senza
peraltro una pericolosa e penalizzante spada di Damocle”.
In merito alla questione, l’assessore Taricco, in una nota inviata
al Presidente del Camper Club La Granda, tra l’altro scrive “Ti
ho già espresso a voce la mia soddisfazione per il risultato
ottenuto in relazione alla peculiarità degli autocaravan. E'
evidente che per questi veicoli dovremo tener presente il rapporto
tra il valore complessivo e quello del semplice motore per la
trazione e le ricadute sociali di detta tipologia di mezzi”.
Altra comunicazione di analogo tenore è pure giunta dal Consigliere
Regionale Giorgio Ferraris che esprime la soddisfazione per il
provvedimento che “riconosce le
giuste posizioni assunte in materia dal Camper Club La Granda”.
NON SEMPRE LEGITTIME LE MULTE COL VIGILE
Come ci arrabbiamo quando ci viene notificata una multa a casa! La
sentenza n. 8465 del 2006 della Corte di Cassazione offre lo spunto
per una riflessione sulla legittimità delle multe per
attraversamento di incrocio con semaforo rosso; attraversamento
constatato a mezzo di apposita apparecchiatura fotografica
automatica, in assenza degli agenti operanti.Si tratta di un
fenomeno assai diffuso, dal momento che in molte città i semafori
sono stati dotati di "congegni" atti a documentare la violazione
dello stop in caso di luce rossa. E nella maggioranza dei casi è
l'apparecchiatura che rileva automaticamente l'infrazione al Codice
della Strada, senza che siano presenti agenti accertatori.Con la
sentenza sopra citata, la Corte di Cassazione, chiamata a valutare
la legittimità di una pronuncia con cui il giudice di pace di
Caserta aveva ritenuto illegittimo l'accertamento eseguito
attraverso apparecchiatura "Photored" senza la presenza di un
vigile, ha confermato quanto statuito dal giudice di primo grado.
Invero, la Corte di Cassazione ha rilevato che l'assenza di agenti
accertatori sul posto preclude la possibilità della contestazione
immediata che il Codice della Strada considera esigenza primaria.
Senza trascurare che la presenza degli agenti elimina gli equivoci
cui la rilevazione fotografica potrebbe dar luogo per le molteplici
evenienze configurabili nell'attraversamento degli incroci: ad
esempio, difficoltà nello stabilire con certezza il momento in cui
l'incrocio è stato impegnato sulla base della semplice
documentazione fotografica.La Corte di Cassazione ha dunque
ravvisato una forte esigenza di tutela nei confronti della parte
debole "cittadino alla guida della propria auto" ed ha ritenuto di
mettere dei paletti alla indiscriminata possibilità per i Comuni di
rilevare violazioni al Codice della Strada esclusivamente per mezzo
di strumenti automatizzati.Purtroppo, i lettori che stanno già
preparando le carte per presentare ricorso al Giudice di pace
invocando la sentenza in commento rischiano di restare delusi.
Nell'estate 2003 il Codice della Strada è stato infatti modificato
ed il nuovo art. 201, comma 1ter, prevede la non necessarietà della
presenza degli agenti di polizia stradale in caso di veicoli che
attraversino un incrocio con semaforo rosso, qualora l'accertamento
avvenga tramite apparecchiature automatiche debitamente omologate.
Appare evidente come l'invocabilità della sentenza in esame rischi
di trovare un ostacolo insormontabile nella nuova normativa citata.
Con la conseguenza che rispettare lo stop in caso di semaforo rosso,
obbligo di legge a tutela della incolumità fisica nostra e degli
altri, può anche metterci al riparo dal pagamento di multe salate,
siano o non siano presenti sul posto gli Agenti accertatori. Dal
sito
http://www.liberta.it/
TASSA
DI SOGGIORNO, DURA PRESA DI POSIZIONE DEL CAMPER CLUB LA GRANDA
La Finanziaria 2007 prevede, all’articolo 9, l’istituzione di una
tassa di soggiorno dell’importo fino a 5 euro a notte per ogni
persona ed il 2° comma dispone che ne sono soggetti anche quanti
frequentano i campeggi
In materia il Camper Club La Granda esprime tutta la propria
contrarietà contro una ipotesi di tassazione che, se
malauguratamente approvata dal Parlamento, appesantirebbe di molto i
conti delle famiglie e penalizzerebbe il settore del turismo
all’aria aperta italiano, già in forte difficoltà rispetto a quello
straniero.
“E’ necessaria, sostiene Beppe
Tassone Presidente del Camper Club La Granda, una politica turistica
nazionale di ampio respiro che promuova l’ammodernamento delle
strutture e favorisca la competività italiana nei confronti delle
altre nazioni, soprattutto di quelle che si affacciano sul bacino
del Mediterraneo.
La tassa di soggiorno penalizza
oltremodo un turismo famigliare, composto da nuclei numerosi, che
hanno scelto i campeggi per soste a breve, medio e lungo termine. La
tassa di soggiorno ci farebbe ripiombare indietro di oltre dieci
anni, vanificando l’ottimo lavoro svolto da tanti comuni che hanno
realizzato strutture ricettive a basso costo destinate ad un turismo
sociale e famigliare. La tassa avrebbe anche negativi risvolti sulla
sicurezza inducendo molti a soste alternative a quelle delle
strutture.
Mi auguro che il Governo ci
ripensi e che il Parlamento non voglia approvare una simile norma.
Così non si aiuta il turismo, ma lo si danneggia in modo pesante se
non addirittura definitivo, rendendo vana ogni possibilità di
concorrenza con l’estero”.
A questo proposito il Camper Club la Granda sottolinea come, una
famiglia di quattro persone, per quindici giorni in una struttura
ricettiva dovrebbe pagare, per la sola tassa di soggiorno, 300 euro
oltre a quanto dovuto al campeggio: un importo non paragonabile ai
costi delle strutture straniere.
Tutte le novità della Finanziaria 2007, relative al turismo ed ai
camper, aggiornate ed inserite in tempo reale, inserite sulla home
page del sito internet del Camper Club La Granda. È sufficiente
cliccare su
http://www.camperclublagranda.it/
VIGILI: E’ REATO NASCONDERE LE MULTE
L’agente di polizia municipale che modifica i dati delle multe per
divieto di Sosta inseriti nel computer dell’ufficio, integra il
reato di falso materiale ed occultamento di
atto pubblico. La Corte di Cassazione ha giudicato il ricorso
avverso la sentenza d’appello di condanna di un agente di polizia
municipale che aveva alterato l’inserimento dei dati
di alcune multe stradali per divieto di
sosta lasciando immodificati i verbali
cartacei. Secondo la difesa dell’agente, non essendosi verificata
l’alterazione della documentazione cartacea, mancavano nel caso di
specie gli estremi della fattispecie di
reato di falso materiale.
La Corte di Cassazione ha chiarito, con sentenza n. 45313 del 14
dicembre scorso, che il preavviso di contravvenzione informa
dell’avvio di un procedimento sanzionatorio
che si sviluppa su supporto informatico con elaborazione dei dati
che produce la stampa del verbale che
deve essere notificato al trasgressore. L’archivio informatico di
una pubblica amministrazione, ad avviso dei giudici, è un registro
tenuto da un soggetto pubblico per cui,
l’alterazione di un atto informatico destinato a rimanere nella
memoria dell’elaboratore, integra una falsità in atto pubblico
materiale o ideologica a seconda dei casi, non rilevando la mancata
stampa di documenti cartacei. Da Italia Oggi
SE LA MULTA ARRIVA DA UNA
LOCALITA’ SCONOSCIUTA
Che fare quando piomba in casa una m ulta comminata in una località
nella quale proprio non si è mai stati?
Ecco la risposta al quesito data dal sito dell’Asaps.
Le possibilità sono due:
a) - presentazione del ricorso al Prefetto direttamente oppure
indirizzato sempre al Prefetto ma spedito al Comando che ha
proceduto - art. 203 del C.d.S.;
b) - presentazione del ricorso al Giudice di pace competente per
territorio (nel verbale dovrebbe essere indicato quello competente)
- art. 204-bis del C.d.S.
Il ricorso deve essere presentato in tutti e tre casi entro e non
oltre il 60° giorno decorrenti da quello successivo alla data di
notifica del verbale di accertamento (il conteggio va eseguito
proprio a giorni e non a mesi). Nel caso l'ultimo giorno cada
in giornata festiva, il termine è
prorogato al primo giorno feriale utile.
Qualora l'intestatario ritenga di essere
sentito dalla Prefettura, dovrà indicarlo nel ricorso. In questo
caso, però, occorrerà mettere in conto che un viaggio a Palermo
quando invitati dalla Prefettura.
Il ricorso va spedito con raccomandata R.R. e fa fede la data di
spedizione ai fini del calcolo del
rispetto dei termini previsti per la presentazione.
Quasi certamente si sarà trattato di un
possibile errore di trascrizione della targa o di lettura della
stessa.
Si verifichi eventualmente il colore del
veicolo (se indicato nel verbale) con quello relativo al proprio
mezzo.
Una diversità di colore e la conferma del modello
evidenzierebbe probabilmente l'errore di
lettura della targa.
Ultima, ma non residuale ipotesi, la PM potrebbe aver letto bene la
targa e allora si tratterebbe di un caso (ormai frequente) di
clonazione della targa. In questo caso il percorso diventa più
difficile e nel ricorso si dovranno evidenziare le differenze fra le
caratteristiche della vettura segnalata nel verbale e quella di
proprietà.
Qualora emerga un'ipotesi del genere
dovrà anche essere presentata una denuncia contro ignoti per la
clonazione della targa.
SICUREZZA STRADALE. PNEUMATICI INVERNALI
Quando il termometro si abbassa per chi viaggia cominciano i
problemi. E se poi la stagione invernale è rigida come quella di
quest’anno
allora i problemi possono diventare guai, e un viaggio una vera e
propria odissea.
Una soluzione tecnica, sicura e valida è quella di montare sul
proprio camion o sulla propria auto le
gomme invernali, ovviando al problema del montaggio, spesso
avventuroso -specie in autostrada- delle catene. Con neve e
ghiaccio, ma anche con pioggia e fango i pneumatici invernali sono
un’ottima soluzione. Costano leggermente di più rispetto ai
pneumatici convenzionali (tra il 15 e il 20%), ma le prestazioni
fanno abbondantemente dimenticare il sovrapprezzo pagato. La
soluzione consigliata potrebbe essere quella di montare gli
invernali in autunno e sostituirli con gli estivi
a partire dalla primavera. Rimane il
problema di dove stivare il treno di gomme che si smonta.
Ma se chiedete ad un gommista
specializzato
saprà sicuramente proporvi una soluzione intelligente (a Bologna c’è
addirittura chi noleggia le gomme invernali). I pneumatici invernali
si riconoscono dalla sigla M+S (mud-snow/fango-neve).
E’ sempre meglio montarne 4 (se è una vettura) per avere un
comportamento omogeneo dei due assi.
Grazie alla loro particolare composizione
(mescola e disegno del battistrada, gli invernali sono in grado di
fornire ottime prestazioni di aderenza,
motricità, frenata in tutte le condizioni che si verificano
d’inverno. Garantendo ottime prestazioni anche su strada asciutta. I
pneumatici invernali sono studiati per la stagione fredda, e offrono
il massimo delle loro prestazioni quando
la temperatura scende al di sotto dei 7°/5°. Grazie alla mescola più
morbida rispetto al pneumatico estivo (che invece con il freddo
si indurisce) e alla struttura del
battistrada a lamelle, molto efficace per far defluire l’acqua e
garantire un forte aderenza al fondo stradale. I pneumatici
invernali devono avere le stesse caratteristiche dei pneumatici
estivi (dimensioni/prestazioni), come indicato nella carta di
circolazione.
E’ ammessa una categoria di velocità inferiore
(min. Q), caso in cui è necessario applicare un bollino
all’interno della vettura. Sulla carta di circolazione
di alcuni veicoli sono previste
specifiche misure di pneumatici invernali. Il Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti con
circolare prot.
335M361 del 30 settembre 2004 conferma la possibilità di
"..equipaggiamento dei veicoli con pneumatici per marcia su neve per
una qualsiasi delle misure indicate sulla carta di circolazione...".
(pgc) Tratto
dal sito della Società Autostrade
MULTE. NON BASTA IL FISCHIETTO AL VIGILE
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 20873 del 2005, ha
stabilito che il vigile urbano che intende segnalare la violazione
del Codice della Strada al conducente di
un autoveicolo, può intimare a quest’ultimo
di fermarsi con il fischietto, accompagnando però tale segnale
sonoro con un gesto della mano.La Corte
di Cassazione, con la sentenza n. 20873 del 2005, ha stabilito che
il vigile urbano che intende segnalare la violazione del Codice
della Strada al conducente di un
autoveicolo, può intimare a quest’ultimo
di fermarsi con il fischietto, accompagnando però tale segnale
sonoro con un gesto della mano, o richiamando l’attenzione del
conducente fissandolo con lo sguardo per fargli intendere che
l’ordine è rivolto proprio a lui. Il segnale fatto alle spalle del
conducente, che in questo modo percepisce il suono del
fischietto ma non vede l’agente, non è
idoneo. Nel caso di specie, un automobilista multato aveva
presentato ricorso al Giudice di Pace opponendosi ad un verbale
di accertamento di violazione del limite
di velocità poiché non aveva avuto la possibilità di contestare
nell’immediato l’infrazione. Il giudice aveva accolto il ricorso,
rigettando le considerazioni del Comune, poiché il modello
dell’apparecchio di rilevazione della velocità utilizzato nel caso
non aveva consentito all’agente, che comunque
avrebbe potuto richiamare l’attenzione del conducente intimandogli
di fermarsi con gesti normali o con l’uso del fischietto, “la
conoscenza della misura della velocità in tempo utile per richiamare
l’attenzione del conducente trasgressore”. La Cassazione ha accolto
il ricorso proposto dal Comune contro la decisione del magistrato di
primo grado, affermando che la motivazione alla base della decisione
del Giudice di Pace è frutto di
un’erronea applicazione degli artt. 200
e 201 del Codice della Strada, e dell’art. 384 del regolamento
di attuazione. L’immediatezza della
contestazione dell’infrazione deve essere effettuata, a prescindere
dall’apparecchiatura utilizzata, solo quando
è possibile “in relazione alle modalità di organizzazione del
servizio predisposto dall’Amministrazione
secondo il suo insindacabile giudizio”. In ogni caso l’uso del
fischietto da parte dell’agente accertatore rappresenta una delle
modalità di organizzazione possibili,
giudicata dalla Corte inidonea nel caso di specie. Tale modalità è
da considerarsi strumento idoneo solo se accompagnato da un gesto
della mano, o quando l’agente ha richiamato l’attenzione del
conducente fissandolo con lo sguardo; è invece inidoneo se dato alle
spalle del conducente, che in questo modo può non percepire il suono
né vedere l’agente.Da
Il Sole 24 Ore
FRANCIA, CAMPAGNA PER IL RISPETTO DELLE DISTANZE DI SICUREZZA
Dopo alcol e velocità, dopo un 2005 chiusosi con il successo del
governo per l’ottimo
risultato conseguito sul fronte della
sinistrosità – scesa sotto la soglia delle 5mila vittime – il
governo punta ora su un’altra campagna per non arrestare i continui
progressi ottenuti. Stavolta si parla di distanza di sicurezza,
fattore che si dimostra purtroppo anello debole anche nel paese
transalpino: per farlo, per convincere tutti, è stata ideata una
vera e propria strategia mediatica, una
delle quali rivolta ai piccoli utenti
della strada grazie a “Gastounet”,
agente molto speciale, che si rivolge proprio ai bambini ai quali
spiega con un linguaggio pedagogico estremamente efficace (a nostro
avviso eccezionale) come si indossa la cintura posteriore e perché.
Un notevole sforzo è stato poi dirottato sulla trasmissione di uno
spot televisivo risalente al 2001,
destinato a tutti i canali francesi e già mandato in onda dal 15
gennaio. Si tratta di “comunicazione realista”, così
viene definita dal dipartimento della
Sécurité Routière,
che fa leva sul senso di responsabilità dei conducenti francesi e
che testimonia con una ricostruzione estremamente realista, e per
questo ancor più terrificante, quali siano le conseguenze
drammatiche di un’imprudenza giudicata ancora “troppo frequente”.
Nella breve storia del cortometraggio, si vedono un padre – che
viaggia in autostrada seguendo a pochi metri di distanza un’altra
auto – e la figlia che morirà nell’imminente incidente,
tutto sommato un semplice tamponamento.
“Il dipartimento – si legge in una nota di
Sécurité Routière – conta appunto
sul forte impatto che si ha guardando il filmato per ricordare il
rischio che si corre a non rispettare le distanze di sicurezza.
Nello spot il padre guida l’auto,
avvicinandosi a pochi metri da chi gli sta davanti. Parla con la
figlia, seduta dietro, che si slaccia un attimo la cintura per
raccogliere la bambola. È un’andatura regolare, con il
contachilometri a 130 orari. Quando
l’auto davanti frena, non c’è più niente da fare: il padre non avrà
il tempo per fernarsi, perché a quella
distanza, a quella velocità, non può farcela. “a 130 km/h servono
130 metri per fernarsi”, dice la voce
fuori campo, mentre si consuma il dramma. La macchina dei
protagonisti tampona violentemente quella che precede, proiettando
la figlia in avanti, tra i due sedili, poi contro il cruscotto e poi
fuori, dal parabrezza. Per chi non sa come calcolare la distanza più
sicura da mantenere durante la marcia, ci sono poi una serie di
consigli utili: “poiché il tempo di
reazione medio è di 2 secondi – dicono gli esperti ministeriali
francesi – almeno in autostrada possiamo avere utili riferimenti
dalla striscia longitudinale”. Quella che separa la corsia di marcia
da quella di emergenza, in Francia non è
continua, ma tratteggiata con un andamento diverso da quella che
invece divide la marcia normale dalla sorpasso. “Noi consigliamo di
lasciare con l’auto che precede almeno due bande di vernice di
questa corsia”. Chi non mantiene una distanza di sicurezza
accettabile – in Francia – incorre in una sanzione di quarta classe,
con una sanzione di 135 euro e la
decurtazione di 3 punti dalla patente, che in Francia ne ha al
massimo 12. In caso di tamponamento, però, la patente di
gu
ida può essere ritirata
e sospesa per tre anni. (ASAPS)
ALCOL ALLA GUIDA:QUANDO LA
REVOCA DELLA PATENTE
Ecco la risposta al quesito fornita dall’Asaps.
Ferma l'applicazione delle sanzioni di carattere penale di cui
all'articolo 186 cds, la patente di
guida è revocata ai sensi e con gli effetti di cui all'articolo 130,
comma 1, lettera a), nel caso in cui il titolare sia incorso nella
violazione di una delle norme di comportamento indicate o richiamate
nel titolo V, provocando la morte di altre persone, qualora la
citata violazione sia stata commessa in stato di ubriachezza, e
qualora dall'accertamento di cui ai commi 4 o 5 dell'articolo 186
risulti un valore corrispondente ad un tasso
alcoolemico pari o superiore al doppio del valore indicato al
comma 9 del medesimo articolo (cioè 3,0 g/l), ai sensi dell'articolo
92 del codice penale, ovvero sotto l'azione di sostanze
stupefacenti, ai sensi dell'articolo 93 del codice penale.
SANZIONI AMMINISTRATIVE E ATTRAVERSAMENTO CON IL “ROSSO” –
CASSAZIONE
La Cassazione Civile, sezione II, con sentenza del 17 novembre 2005,
n. 23301ha stabilito che nel caso di
attraversamento di un incrocio con luce semaforica rossa, non è
legittima la contestazione differita della violazione, ma è
necessaria la contestazione immediata di essa, anche se la
violazione è accertata a mezzo di apparecchiatura autovelox con
assenza non occasionale degli agenti operanti.
Chi è interessato a ricevere il testo può
richiederlo con una e mail a
beppe@cnnet.it indicando obbligatoriamente quale riferimento
“News 16.2006”. Non si darà corso a richieste che non indichino il
numero delle news di riferimento
NON VALE LA MULTA GIACENTE
La Corte di Cassazione, con la sentenza 4 aprile 2006, n. 7815, ha
stabilito che il comune non può ritenere valida la notificazione di
una multa avvenuta per “compiuta giacenza”: se il multato non è a
casa e la raccomandata è conservata presso l'ufficio postale, deve
essergli inviata una nuova raccomandata che lo avverta. Nel caso di
specie, un cittadino aveva opposto ricorso nei confronti di una
cartella esattoriale riferita a un
verbale di accertamento della polizia municipale per un'infrazione
al codice della strada, e il giudice di pace aveva annullato l'atto
poiché la notifica del verbale di accertamento era avvenuta mediante
il deposito della comunicazione presso l'ufficio postale, senza
darne notizia al destinatario risultato assente tramite nuova
raccomandata con ricevuta di ritorno. Il comune ha quindi presentato
ricorso in Cassazione denunciando la violazione delle norme in
materia di notifica a mezzo del servizio
postale adducendo la motivazione per cui a questo caso non può
essere applicata la sentenza n. 346/1998 della Corte Costituzionale
che dichiara illegittimo l'art. 8 della Legge n. 890/1982 nella
parte in cui non prevede la seconda raccomandata in caso di assenza
del destinatario della notificazione. La Corte di Cassazione ha
respinto il ricorso motivando la decisione col fatto che i giudici
di legittimità non hanno tenuto conto dei cambiamenti avvenuti dopo
la sentenza n. 346 di cui sopra e di come la nuova norma, tacciata
dell'illegittimità costituzionale, debba essere applicata. Con tale
pronuncia, infatti, è stata dichiarata l'illegittimità dell'art. 8
nella parte in cui “non prevede che, per le notifiche a mezzo posta,
in caso di rifiuto di ricevere il piego o di firmare il registro di
consegna da parte delle persone abilitate alla ricezione o in caso
di mancato recapito per temporanea assenza delle persone sopra
menzionate”, si dà notizia del compimento
delle formalità descritte e del deposito del piego con una seconda
raccomandata, anch'essa con ricevuta di ritorno. Con la sentenza 4
aprile 2006, n. 7815, la Corte di Cassazione ha quindi stabilito
che, nei casi in cui la notificazione del verbale sia avvenuta dopo
la pubblicazione in Gazzetta della sentenza della Corte
Costituzionale, la notificazione deve considerarsi
nulla poiché non vale la regola della
compiuta giacenza.da
Italia Oggi
GIUBBOTTI AD ALTA
VISIBILITA?: IN AUTOSTRADA CHI LI DEVE
INDOSSARE?
Ecco la risposta che a questo quesito ha dato il sito dell’Asaps.
Le disposizioni relative all'uso dei dispositivi
retroriflettenti, previste
rispettivamente dai commi 4-bis e 4-ter dell'art. 162, riguardano
colui il quale va ad installare il segnale mobile di pericolo, e che
pertanto potrebbe essere anche un trasportato, nonché il conducente
del veicolo.
Infatti, in tutti i casi in cui sia
obbligatorio presegnalare il veicolo
fermo sulla carreggiata (le circostanze sono tassativamente elencate
nel comma 1 dell'articolo in esame) esclusi i conducenti di
velocipede, di ciclomotore a due ruote e di motociclo, oppure quando
nelle stesse circostanze il conducente scende dal veicolo e circoli
sulla carreggiata, nasce l'obbligo di farne uso.
Detto uso, non riguarda i pedoni che si trovano all'interno delle
aree di servizio o di parcheggio, anche delle autostrade, ma
riguardano invece il conducente ovvero il trasportato che va a
collocare il segnale mobile di un veicolo fermo sulle corsie
di emergenza o sulle piazzole di sosta.
L’AUSILIARIO PUÒ MULTARE SOLO SULLE STRISCE
Gli ausiliari del traffico possono fare multe per violazioni «in
materia di sosta» e per infrazioni verificatesi nelle aree di
parcheggio date in concessione ai privati. E possono disporre la
rimozione della auto nei casi in cui ci sono veicoli che bloccano
altre auto o mezzi lasciati in seconda fila. In nessun caso però
possono fare altri tipi di contravvenzioni, comprese quelle per
sanzionare chi circola sulle corsie riservate a bus e mezzi
pubblici.
Lo sottolinea la Cassazione - sentenza 18186 - che ha dato ragione a
Massimo D. S., nei confronti del Comune di Roma. L'automobilista era
stato multato, per un totale di 36 euro, da un ausiliario del
traffico - il 16 febbraio 2001 - mentre circolava su una corsia
riservata. Sostenendo la nullità della contravvenzione, in quanto
contestata da «soggetto non legittimato né competente e sprovvisto
di delega», Massimo aveva inoltrato ricorso al Giudice di pace. Ma
il reclamo non fu accolto: la decisione del giudice, del 27 dicembre
2001, affermava che «la collaborazione prestata dagli ausiliari del
traffico, in sede di rilevazione e segnalazione delle violazioni del
Codice della strada, non inficia la legittimità dell'accertamento».
Contro questa pronuncia, Massimo ha reclamato in Cassazione. E gli
«ermellini» della I sezione civile gli hanno dato ragione e hanno
stracciato la multa, condannando il Campidoglio a pagare 850 euro
per le spese legali.
Morale della favola: i «vice-vigili» hanno un potere di intervento
molto limitato, che non può superare l'area delle strisce blu.
Tratto dal sito del Giornale