INDENNIZZO DIRETTO: IL REGOLAMENTO ATTUATIVO
E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 199 del 28 agosto 2006 il DPR . 18.07.2006 n° 254, con il quale vengono stabilite le modalità attuative del sistema del risarcimento diretto, nell'ambito dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per i danni derivanti dalla circolazione stradale, in attuazione dell'articolo 150 del Codice delle Assicurazioni.
Chi è interessato a ricevere il testo può richiederlo con una e mail a beppe@cnnet.it indicando obbligatoriamente quale riferimento “News 32.2006”. Non si darà corso a richieste che non indichino il numero delle news di riferimento
 

LIMITAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI IN PIEMONTE ESCLUSI I CAMPER
La Giunta Regionale del Piemonte nell’adottare la deliberazione di attuazione alla Legge Regionale 43/2000 ha provveduto ad escludere dalle limitazioni alla circolazione a partire dal prossimo 6 novembre alcune categorie di veicoli, tra i quali gli autocaravan.
Il Camper Club la Granda che era tempestivamente intervenuto nel segnalare la necessità di questo provvedimento di esclusione esprime a tal proporti la propria piena e grossa soddisfazione nel vedere pienamente riconosciute le proprie tesi che con forza, fermezza erano state rappresentate agli amministratori delle regioni interessate.
Non posso che dirmi soddisfatto, ha dichiarato Beppe Tassone Presidente del Camper Club la Granda, nel vedere riconosciute le argomentazioni che il Camper Club la Granda a nome degli utenti del plein air aveva rappresentato fin dal primo momento nel quale si era paventato un blocco per i camper.
Ringrazio gli amministratori della Regione Piemonte, l’assessore all’ambiente De Ruggero, l’assessore – camperista Mino Taricco ed i tanti consiglieri regionali che si sono interessati alla vicenda.
Il turismo all’aria aperta aveva bisogno di un riconoscimento della propria funzione e dell’importanza che ricopre nell’economia nazionale, una penalizzazione nella circolazione si sarebbe rivelata dannosa per le famiglie e per il turismo in genere. Si tratta ora di proseguire sulla strada della modernizzazione del parco circolante, senza peraltro una pericolosa e penalizzante spada di Damocle”.

In merito alla questione, l’assessore Taricco, in una nota inviata al Presidente del Camper Club La Granda, tra l’altro scrive “Ti ho già espresso a voce la mia soddisfazione per il risultato ottenuto in relazione alla peculiarità degli autocaravan. E' evidente che per questi veicoli dovremo tener presente il rapporto tra il valore complessivo e quello del semplice motore per la trazione e le ricadute sociali di detta tipologia di mezzi”.
Altra comunicazione di analogo tenore è pure giunta dal Consigliere Regionale Giorgio Ferraris che esprime la soddisfazione per il provvedimento che “riconosce le giuste posizioni assunte in materia dal Camper Club La Granda”.

 

NON SEMPRE LEGITTIME LE MULTE COL VIGILE
Come ci arrabbiamo quando ci viene notificata una multa a casa! La sentenza n. 8465 del 2006 della Corte di Cassazione offre lo spunto per una riflessione sulla legittimità delle multe per attraversamento di incrocio con semaforo rosso; attraversamento constatato a mezzo di apposita apparecchiatura fotografica automatica, in assenza degli agenti operanti.Si tratta di un fenomeno assai diffuso, dal momento che in molte città i semafori sono stati dotati di "congegni" atti a documentare la violazione dello stop in caso di luce rossa. E nella maggioranza dei casi è l'apparecchiatura che rileva automaticamente l'infrazione al Codice della Strada, senza che siano presenti agenti accertatori.Con la sentenza sopra citata, la Corte di Cassazione, chiamata a valutare la legittimità di una pronuncia con cui il giudice di pace di Caserta aveva ritenuto illegittimo l'accertamento eseguito attraverso apparecchiatura "Photored" senza la presenza di un vigile, ha confermato quanto statuito dal giudice di primo grado. Invero, la Corte di Cassazione ha rilevato che l'assenza di agenti accertatori sul posto preclude la possibilità della contestazione immediata che il Codice della Strada considera esigenza primaria. Senza trascurare che la presenza degli agenti elimina gli equivoci cui la rilevazione fotografica potrebbe dar luogo per le molteplici evenienze configurabili nell'attraversamento degli incroci: ad esempio, difficoltà nello stabilire con certezza il momento in cui l'incrocio è stato impegnato sulla base della semplice documentazione fotografica.La Corte di Cassazione ha dunque ravvisato una forte esigenza di tutela nei confronti della parte debole "cittadino alla guida della propria auto" ed ha ritenuto di mettere dei paletti alla indiscriminata possibilità per i Comuni di rilevare violazioni al Codice della Strada esclusivamente per mezzo di strumenti automatizzati.Purtroppo, i lettori che stanno già preparando le carte per presentare ricorso al Giudice di pace invocando la sentenza in commento rischiano di restare delusi. Nell'estate 2003 il Codice della Strada è stato infatti modificato ed il nuovo art. 201, comma 1ter, prevede la non necessarietà della presenza degli agenti di polizia stradale in caso di veicoli che attraversino un incrocio con semaforo rosso, qualora l'accertamento avvenga tramite apparecchiature automatiche debitamente omologate. Appare evidente come l'invocabilità della sentenza in esame rischi di trovare un ostacolo insormontabile nella nuova normativa citata. Con la conseguenza che rispettare lo stop in caso di semaforo rosso, obbligo di legge a tutela della incolumità fisica nostra e degli altri, può anche metterci al riparo dal pagamento di multe salate, siano o non siano presenti sul posto gli Agenti accertatori. Dal sito http://www.liberta.it/

TASSA DI SOGGIORNO, DURA PRESA DI POSIZIONE DEL CAMPER CLUB LA GRANDA
La Finanziaria 2007 prevede, all’articolo 9, l’istituzione di una tassa di soggiorno dell’importo fino a 5 euro a notte per ogni persona ed il 2° comma dispone che ne sono soggetti anche quanti frequentano i campeggi
In materia il Camper Club La Granda esprime tutta la propria contrarietà contro una ipotesi di tassazione che, se malauguratamente approvata dal Parlamento, appesantirebbe di molto i conti delle famiglie e penalizzerebbe il settore del turismo all’aria aperta italiano, già in forte difficoltà rispetto a quello straniero.
“E’ necessaria, sostiene Beppe Tassone Presidente del Camper Club La Granda, una politica turistica nazionale di ampio respiro che promuova l’ammodernamento delle strutture e favorisca la competività italiana nei confronti delle altre nazioni, soprattutto di quelle che si affacciano sul bacino del Mediterraneo.
La tassa di soggiorno penalizza oltremodo un turismo famigliare, composto da nuclei numerosi, che hanno scelto i campeggi per soste a breve, medio e lungo termine. La tassa di soggiorno ci farebbe ripiombare indietro di oltre dieci anni, vanificando l’ottimo lavoro svolto da tanti comuni che hanno realizzato strutture ricettive a basso costo destinate ad un turismo sociale e famigliare. La tassa avrebbe anche negativi risvolti sulla sicurezza inducendo molti a soste alternative a quelle delle strutture.
Mi auguro che il Governo ci ripensi e che il Parlamento non voglia approvare una simile norma. Così non si aiuta il turismo, ma lo si danneggia in modo pesante se non addirittura definitivo, rendendo vana ogni possibilità di concorrenza con l’estero”
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A questo proposito il Camper Club la Granda sottolinea come, una famiglia di quattro persone, per quindici giorni in una struttura ricettiva dovrebbe pagare, per la sola tassa di soggiorno, 300 euro oltre a quanto dovuto al campeggio: un importo non paragonabile ai costi delle strutture straniere.
Tutte le novità della Finanziaria 2007, relative al turismo ed ai camper, aggiornate ed inserite in tempo reale, inserite sulla home page del sito internet del Camper Club La Granda. È sufficiente cliccare su http://www.camperclublagranda.it/

VIGILI: E’ REATO NASCONDERE LE MULTE
L’agente di polizia municipale che modifica i dati delle multe per divieto di Sosta inseriti nel computer dell’ufficio, integra il reato di falso materiale ed occultamento di atto pubblico. La Corte di Cassazione ha giudicato il ricorso avverso la sentenza d’appello di condanna di un agente di polizia municipale che aveva alterato l’inserimento dei dati di alcune multe stradali per divieto di sosta lasciando immodificati i verbali cartacei. Secondo la difesa dell’agente, non essendosi verificata l’alterazione della documentazione cartacea, mancavano nel caso di specie gli estremi della fattispecie di reato di falso materiale.
La Corte di Cassazione ha chiarito, con sentenza n. 45313 del 14 dicembre scorso, che il preavviso di contravvenzione informa dell’avvio di un procedimento sanzionatorio che si sviluppa su supporto informatico con elaborazione dei dati che produce la stampa del verbale che deve essere notificato al trasgressore. L’archivio informatico di una pubblica amministrazione, ad avviso dei giudici, è un registro tenuto da un soggetto pubblico per cui, l’alterazione di un atto informatico destinato a rimanere nella memoria dell’elaboratore, integra una falsità in atto pubblico materiale o ideologica a seconda dei casi, non rilevando la mancata stampa di documenti cartacei. Da Italia Oggi

SE LA MULTA ARRIVA DA UNA LOCALITA’ SCONOSCIUTA
Che fare quando piomba in casa una m ulta comminata in una località nella quale proprio non si è mai stati?
Ecco la risposta al quesito data dal sito dell’Asaps.
Le possibilità sono due:
a) - presentazione del ricorso al Prefetto direttamente oppure indirizzato sempre al Prefetto ma spedito al Comando che ha proceduto - art. 203 del C.d.S.;
b) - presentazione del ricorso al Giudice di pace competente per territorio (nel verbale dovrebbe essere indicato quello competente) - art. 204-bis del C.d.S.
Il ricorso deve essere presentato in tutti e tre casi entro e non oltre il 60° giorno decorrenti da quello successivo alla data di notifica del verbale di accertamento (il conteggio va eseguito proprio a giorni e non a mesi). Nel caso l'ultimo giorno cada in giornata festiva, il termine è prorogato al primo giorno feriale utile.
Qualora l'intestatario ritenga di essere sentito dalla Prefettura, dovrà indicarlo nel ricorso. In questo caso, però, occorrerà mettere in conto che un viaggio a Palermo quando invitati dalla Prefettura.
Il ricorso va spedito con raccomandata R.R. e fa fede la data di spedizione ai fini del calcolo del rispetto dei termini previsti per la presentazione.
Quasi certamente si sarà trattato di un possibile errore di trascrizione della targa o di lettura della stessa.
Si verifichi eventualmente il colore del veicolo (se indicato nel verbale) con quello relativo al proprio mezzo.
Una diversità di colore e la conferma del modello evidenzierebbe probabilmente l'errore di lettura della targa.
Ultima, ma non residuale ipotesi, la PM potrebbe aver letto bene la targa e allora si tratterebbe di un caso (ormai frequente) di clonazione della targa. In questo caso il percorso diventa più difficile e nel ricorso si dovranno evidenziare le differenze fra le caratteristiche della vettura segnalata nel verbale e quella di proprietà.
Qualora emerga un'ipotesi del genere dovrà anche essere presentata una denuncia contro ignoti per la clonazione della targa.

SICUREZZA STRADALE. PNEUMATICI INVERNALI
Quando il termometro si abbassa per chi viaggia cominciano i problemi. E se poi la stagione invernale è rigida come quella di quest’anno allora i problemi possono diventare guai, e un viaggio una vera e propria odissea.
Una soluzione tecnica, sicura e valida è quella di montare sul proprio camion o sulla propria auto le gomme invernali, ovviando al problema del montaggio, spesso avventuroso -specie in autostrada- delle catene. Con neve e ghiaccio, ma anche con pioggia e fango i pneumatici invernali sono un’ottima soluzione. Costano leggermente di più rispetto ai pneumatici convenzionali (tra il 15 e il 20%), ma le prestazioni fanno abbondantemente dimenticare il sovrapprezzo pagato. La soluzione consigliata potrebbe essere quella di montare gli invernali in autunno e sostituirli con gli estivi a partire dalla primavera. Rimane il problema di dove stivare il treno di gomme che si smonta. Ma se chiedete ad un gommista specializzato
saprà sicuramente proporvi una soluzione intelligente (a Bologna c’è addirittura chi noleggia le gomme invernali). I pneumatici invernali si riconoscono dalla sigla M+S (mud-snow/fango-neve). E’ sempre meglio montarne 4 (se è una vettura) per avere un comportamento omogeneo dei due assi. Grazie alla loro particolare composizione (mescola e disegno del battistrada, gli invernali sono in grado di fornire ottime prestazioni di aderenza, motricità, frenata in tutte le condizioni che si verificano d’inverno. Garantendo ottime prestazioni anche su strada asciutta. I pneumatici invernali sono studiati per la stagione fredda, e offrono il massimo delle loro prestazioni quando la temperatura scende al di sotto dei 7°/5°. Grazie alla mescola più morbida rispetto al pneumatico estivo (che invece con il freddo si indurisce) e alla struttura del battistrada a lamelle, molto efficace per far defluire l’acqua e garantire un forte aderenza al fondo stradale. I pneumatici invernali devono avere le stesse caratteristiche dei pneumatici estivi (dimensioni/prestazioni), come indicato nella carta di circolazione.
E’ ammessa una categoria di velocità inferiore (min. Q), caso in cui è necessario applicare un bollino all’interno della vettura. Sulla carta di circolazione di alcuni veicoli sono previste specifiche misure di pneumatici invernali. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con
circolare prot. 335M361 del 30 settembre 2004 conferma la possibilità di "..equipaggiamento dei veicoli con pneumatici per marcia su neve per una qualsiasi delle misure indicate sulla carta di circolazione...". (pgc) Tratto dal sito della Società Autostrade

MULTE. NON BASTA IL FISCHIETTO AL VIGILE
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 20873 del 2005, ha stabilito che il vigile urbano che intende segnalare la violazione del Codice della Strada al conducente di un autoveicolo, può intimare a quest’ultimo di fermarsi con il fischietto, accompagnando però tale segnale sonoro con un gesto della mano.La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 20873 del 2005, ha stabilito che il vigile urbano che intende segnalare la violazione del Codice della Strada al conducente di un autoveicolo, può intimare a quest’ultimo di fermarsi con il fischietto, accompagnando però tale segnale sonoro con un gesto della mano, o richiamando l’attenzione del conducente fissandolo con lo sguardo per fargli intendere che l’ordine è rivolto proprio a lui. Il segnale fatto alle spalle del conducente, che in questo modo percepisce il suono del fischietto ma non vede l’agente, non è idoneo. Nel caso di specie, un automobilista multato aveva presentato ricorso al Giudice di Pace opponendosi ad un verbale di accertamento di violazione del limite di velocità poiché non aveva avuto la possibilità di contestare nell’immediato l’infrazione. Il giudice aveva accolto il ricorso, rigettando le considerazioni del Comune, poiché il modello dell’apparecchio di rilevazione della velocità utilizzato nel caso non aveva consentito all’agente, che comunque avrebbe potuto richiamare l’attenzione del conducente intimandogli di fermarsi con gesti normali o con l’uso del fischietto, “la conoscenza della misura della velocità in tempo utile per richiamare l’attenzione del conducente trasgressore”. La Cassazione ha accolto il ricorso proposto dal Comune contro la decisione del magistrato di primo grado, affermando che la motivazione alla base della decisione del Giudice di Pace è frutto di un’erronea applicazione degli artt. 200 e 201 del Codice della Strada, e dell’art. 384 del regolamento di attuazione. L’immediatezza della contestazione dell’infrazione deve essere effettuata, a prescindere dall’apparecchiatura utilizzata, solo quando è possibile “in relazione alle modalità di organizzazione del servizio predisposto dall’Amministrazione
secondo il suo insindacabile giudizio”. In ogni caso l’uso del fischietto da parte dell’agente accertatore rappresenta una delle modalità di organizzazione possibili, giudicata dalla Corte inidonea nel caso di specie. Tale modalità è da considerarsi strumento idoneo solo se accompagnato da un gesto della mano, o quando l’agente ha richiamato l’attenzione del conducente fissandolo con lo sguardo; è invece inidoneo se dato alle spalle del conducente, che in questo modo può non percepire il suono né vedere l’agente.Da Il Sole 24 Ore

FRANCIA, CAMPAGNA PER IL RISPETTO DELLE DISTANZE DI SICUREZZA
Dopo alcol e velocità, dopo un 2005 chiusosi con il successo del governo per l
’ottimo risultato conseguito sul fronte della sinistrosità – scesa sotto la soglia delle 5mila vittime – il governo punta ora su un’altra campagna per non arrestare i continui progressi ottenuti. Stavolta si parla di distanza di sicurezza, fattore che si dimostra purtroppo anello debole anche nel paese transalpino: per farlo, per convincere tutti, è stata ideata una vera e propria strategia mediatica, una delle quali rivolta ai piccoli utenti della strada grazie a “Gastounet”, agente molto speciale, che si rivolge proprio ai bambini ai quali spiega con un linguaggio pedagogico estremamente efficace (a nostro avviso eccezionale) come si indossa la cintura posteriore e perché. Un notevole sforzo è stato poi dirottato sulla trasmissione di uno spot televisivo risalente al 2001, destinato a tutti i canali francesi e già mandato in onda dal 15 gennaio. Si tratta di “comunicazione realista”, così viene definita dal dipartimento della Sécurité Routière, che fa leva sul senso di responsabilità dei conducenti francesi e che testimonia con una ricostruzione estremamente realista, e per questo ancor più terrificante, quali siano le conseguenze drammatiche di un’imprudenza giudicata ancora “troppo frequente”. Nella breve storia del cortometraggio, si vedono un padre – che viaggia in autostrada seguendo a pochi metri di distanza un’altra auto – e la figlia che morirà nell’imminente incidente, tutto sommato un semplice tamponamento. “Il dipartimento – si legge in una nota di Sécurité Routière – conta appunto sul forte impatto che si ha guardando il filmato per ricordare il rischio che si corre a non rispettare le distanze di sicurezza. Nello spot il padre guida l’auto, avvicinandosi a pochi metri da chi gli sta davanti. Parla con la figlia, seduta dietro, che si slaccia un attimo la cintura per raccogliere la bambola. È un’andatura regolare, con il contachilometri a 130 orari. Quando l’auto davanti frena, non c’è più niente da fare: il padre non avrà il tempo per fernarsi, perché a quella distanza, a quella velocità, non può farcela. “a 130 km/h servono 130 metri per fernarsi”, dice la voce fuori campo, mentre si consuma il dramma. La macchina dei protagonisti tampona violentemente quella che precede, proiettando la figlia in avanti, tra i due sedili, poi contro il cruscotto e poi fuori, dal parabrezza. Per chi non sa come calcolare la distanza più sicura da mantenere durante la marcia, ci sono poi una serie di consigli utili: “poiché il tempo di reazione medio è di 2 secondi – dicono gli esperti ministeriali francesi – almeno in autostrada possiamo avere utili riferimenti dalla striscia longitudinale”. Quella che separa la corsia di marcia da quella di emergenza, in Francia non è continua, ma tratteggiata con un andamento diverso da quella che invece divide la marcia normale dalla sorpasso. “Noi consigliamo di lasciare con l’auto che precede almeno due bande di vernice di questa corsia”. Chi non mantiene una distanza di sicurezza accettabile – in Francia – incorre in una sanzione di quarta classe, con una sanzione di 135 euro e la decurtazione di 3 punti dalla patente, che in Francia ne ha al massimo 12. In caso di tamponamento, però, la patente di gu ida può essere ritirata e sospesa per tre anni. (ASAPS)

ALCOL ALLA GUIDA:QUANDO LA REVOCA DELLA PATENTE
Ecco la risposta al quesito fornita dall’Asaps.
Ferma l'applicazione delle sanzioni di carattere penale di cui all'articolo 186 cds, la patente di guida è revocata ai sensi e con gli effetti di cui all'articolo 130, comma 1, lettera a), nel caso in cui il titolare sia incorso nella violazione di una delle norme di comportamento indicate o richiamate nel titolo V, provocando la morte di altre persone, qualora la citata violazione sia stata commessa in stato di ubriachezza, e qualora dall'accertamento di cui ai commi 4 o 5 dell'articolo 186 risulti un valore corrispondente ad un tasso alcoolemico pari o superiore al doppio del valore indicato al comma 9 del medesimo articolo (cioè 3,0 g/l), ai sensi dell'articolo 92 del codice penale, ovvero sotto l'azione di sostanze stupefacenti, ai sensi dell'articolo 93 del codice penale.

 

SANZIONI AMMINISTRATIVE E ATTRAVERSAMENTO CON IL “ROSSO” – CASSAZIONE
La Cassazione Civile, sezione II, con sentenza del 17 novembre 2005, n. 23301ha stabilito che nel caso di attraversamento di un incrocio con luce semaforica rossa, non è legittima la contestazione differita della violazione, ma è necessaria la contestazione immediata di essa, anche se la violazione è accertata a mezzo di apparecchiatura autovelox con assenza non occasionale degli agenti operanti.
Chi è interessato a ricevere il testo può richiederlo con una e mail a beppe@cnnet.it indicando obbligatoriamente quale riferimento “News 16.2006”. Non si darà corso a richieste che non indichino il numero delle news di riferimento

 

 

NON VALE LA MULTA GIACENTE
La Corte di Cassazione, con la sentenza 4 aprile 2006, n. 7815, ha stabilito che il comune non può ritenere valida la notificazione di una multa avvenuta per “compiuta giacenza”: se il multato non è a casa e la raccomandata è conservata presso l'ufficio postale, deve essergli inviata una nuova raccomandata che lo avverta. Nel caso di specie, un cittadino aveva opposto ricorso nei confronti di una cartella esattoriale riferita a un verbale di accertamento della polizia municipale per un'infrazione al codice della strada, e il giudice di pace aveva annullato l'atto poiché la notifica del verbale di accertamento era avvenuta mediante il deposito della comunicazione presso l'ufficio postale, senza darne notizia al destinatario risultato assente tramite nuova raccomandata con ricevuta di ritorno. Il comune ha quindi presentato ricorso in Cassazione denunciando la violazione delle norme in materia di notifica a mezzo del servizio postale adducendo la motivazione per cui a questo caso non può essere applicata la sentenza n. 346/1998 della Corte Costituzionale che dichiara illegittimo l'art. 8 della Legge n. 890/1982 nella parte in cui non prevede la seconda raccomandata in caso di assenza del destinatario della notificazione. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso motivando la decisione col fatto che i giudici di legittimità non hanno tenuto conto dei cambiamenti avvenuti dopo la sentenza n. 346 di cui sopra e di come la nuova norma, tacciata dell'illegittimità costituzionale, debba essere applicata. Con tale pronuncia, infatti, è stata dichiarata l'illegittimità dell'art. 8 nella parte in cui “non prevede che, per le notifiche a mezzo posta, in caso di rifiuto di ricevere il piego o di firmare il registro di consegna da parte delle persone abilitate alla ricezione o in caso di mancato recapito per temporanea assenza delle persone sopra menzionate”, si notizia del compimento delle formalità descritte e del deposito del piego con una seconda raccomandata, anch'essa con ricevuta di ritorno. Con la sentenza 4 aprile 2006, n. 7815, la Corte di Cassazione ha quindi stabilito che, nei casi in cui la notificazione del verbale sia avvenuta dopo la pubblicazione in Gazzetta della sentenza della Corte Costituzionale, la notificazione deve considerarsi nulla poiché non vale la regola della compiuta giacenza.da
Italia Oggi

 


GIUBBOTTI AD ALTA VISIBILITA?: IN AUTOSTRADA CHI LI DEVE INDOSSARE?
Ecco la risposta che a questo quesito ha dato il sito dell’Asaps.
Le disposizioni relative all'uso dei dispositivi retroriflettenti, previste rispettivamente dai commi 4-bis e 4-ter dell'art. 162, riguardano colui il quale va ad installare il segnale mobile di pericolo, e che pertanto potrebbe essere anche un trasportato, nonché il conducente del veicolo.
Infatti, in tutti i casi in cui sia obbligatorio presegnalare il veicolo fermo sulla carreggiata (le circostanze sono tassativamente elencate nel comma 1 dell'articolo in esame) esclusi i conducenti di velocipede, di ciclomotore a due ruote e di motociclo, oppure quando nelle stesse circostanze il conducente scende dal veicolo e circoli sulla carreggiata, nasce l'obbligo di farne uso.
Detto uso, non riguarda i pedoni che si trovano all'interno delle aree di servizio o di parcheggio, anche delle autostrade, ma riguardano invece il conducente ovvero il trasportato che va a collocare il segnale mobile di un veicolo fermo sulle corsie di emergenza o sulle piazzole di sosta.

 

 


L’AUSILIARIO PUÒ MULTARE SOLO SULLE STRISCE
Gli ausiliari del traffico possono fare multe per violazioni «in materia di sosta» e per infrazioni verificatesi nelle aree di parcheggio date in concessione ai privati. E possono disporre la rimozione della auto nei casi in cui ci sono veicoli che bloccano altre auto o mezzi lasciati in seconda fila. In nessun caso però possono fare altri tipi di contravvenzioni, comprese quelle per sanzionare chi circola sulle corsie riservate a bus e mezzi pubblici.
Lo sottolinea la Cassazione - sentenza 18186 - che ha dato ragione a Massimo D. S., nei confronti del Comune di Roma. L'automobilista era stato multato, per un totale di 36 euro, da un ausiliario del traffico - il 16 febbraio 2001 - mentre circolava su una corsia riservata. Sostenendo la nullità della contravvenzione, in quanto contestata da «soggetto non legittimato né competente e sprovvisto di delega», Massimo aveva inoltrato ricorso al Giudice di pace. Ma il reclamo non fu accolto: la decisione del giudice, del 27 dicembre 2001, affermava che «la collaborazione prestata dagli ausiliari del traffico, in sede di rilevazione e segnalazione delle violazioni del Codice della strada, non inficia la legittimità dell'accertamento». Contro questa pronuncia, Massimo ha reclamato in Cassazione. E gli «ermellini» della I sezione civile gli hanno dato ragione e hanno stracciato la multa, condannando il Campidoglio a pagare 850 euro per le spese legali.
Morale della favola: i «vice-vigili» hanno un potere di intervento molto limitato, che non può superare l'area delle strisce blu. Tratto dal sito del Giornale

 


SPAGNA TOLLERANZA ZERO
Tutelare la vita sulle strade è un obiettivo che il governo spagnolo vuole raggiungere a tutti i costi. Davvero troppe le vittime per incidenti stradali che il Paese deve registrare ogni anno, troppe volte i limiti di velocità ignorati, troppo spesso la distrazione e l'alcool fanno il resto. Basta. Con la patente a punti che entrerà in vigore tra 10 giorni e la riforma del codice penale gli automobilisti dovranno stare molto attenti. Il ministro della Giustizia Juan Fernando López Aguilar ha infatti evocato l'ombra delle manette.
L'automobilista che corre troppo finisce in carcere.
La battaglia del ministro prende di mira i due comportamenti più pericolosi in assoluto, l'alcol e la velocità. Guidare a 90 chilometri l'ora in città, a 160 in strade a due corsie, a 190 o più nelle autostrade porterà addirittura al carcere. Fino a due anni di prigione e la sospensione fino a 6 anni della patente. Stessa cosa per chi circola con un alto tasso di alcool nel sangue. «Il nostro scopo non è mandare tutti in prigione - precisa in ministro - ma fare in modo che il codice della strada si prenda sul serio una volta per tutte».
E per evitare incomprensioni il ministro mette in guardia e fa sapere che il governo non concederà né sconti né indulti ai condannati per delitti relazionati alla sicurezza stradale.
«È una riforma necessaria perché il costo economico e umano degli incidenti del traffico è insopportabile - spiega il ministro - vogliamo che l'atteggiamento di chi va in auto sia più responsabile».
In questo modo la Spagna supera per severità le norme applicate nel nord Europa, dove le multe per i limiti di velocità sono salatissime.In Finlandia, ad esempio, per ridurre il numero di incidenti stradali hanno deciso di applicare multe in funzione del reddito. Michele Salonoja, una giovane automobilista di 27 anni, erede dell'impero finlandese delle salsicce ha così pagato la multa record di 167.728 euro per essere stata fermata a 80 chilometri l'ora in una zona con velocità limitata a 40 chilometri. Ma nessuna multa sembra finora aver intimorito gli automobilisti. Nel Regno Unito, Paese pioniere nell'applicazione dei radar automatici per il controllo della velocità (ne sono installati oltre 5mila), le infrazioni registrate all'anno raggiungono cifre record: ben un milione per eccesso di velocità. È ovvio quindi che Aguilar con questi dati alla mano, non si sia voluto affidare alle multe

 


AREA DI SOSTA AD ENTRACQUE (CUNEO)
La Società "Gestione Eventi e Strutture Alpi Marittime", società a capitale pubblico che attualmente coinvolge il comune di Entracque e il Parco Naturale delle Alpi Marittime, ha inaugurato a luglio una nuova area di sosta per camper presso gli impianti sportivi Gelas del comune di Entracque, in località Mulino. L'area, che può ospitare circa 60 di camper, è dotata di punti luce, acqua e punto scarico ed ha a disposizione locali docce e servizi presso il vicino centro sportivo, dove gli utenti possono reperire materiale informativo sul territorio del parco e sulle iniziative del comune di Entracque. Attorno all'area un'amplia zona verde comprende giardinetti con giochi per bambini, campi da tennis, basket, pallavolo, calcetto e bocce gestiti dal centro per gli sport estivi Gelas, fornito anche di un noleggio di mountain bike, di un campo scuola e della competenza di istruttori di F.C.I..
L'accesso all'area prevede il pagamento della somma di € 6,00 a gionata, l'uso delle docce prevede un costo aggiuntivo di € 1,00 a persona.
Per informazioni consulta il sito http://www.entracque.org/ o contatta la Società GESAM s.r.l. allo 0171 978616 e-mail: gesam@entracque.org